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D. 12/06/2002 n. 161

2. Nelle more dell'emanazione delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 2, gli impianti che avviano operazioni di recupero dei rifiuti, disciplinate ed individuate dal presente regolamento, in data successiva all'entrata in vigore del regolamento medesimo, devono garantire il rispetto delle prescrizioni e dei valori limite per le emissioni in atmosfera stabiliti nell'allegato 1, sub allegato 2.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, le operazioni di recupero di rifiuti individuati nell'allegato 1, in esercizio ai sensi dell'articolo 33, comma 6, del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, devono adeguarsi alle disposizioni del presente regolamento entro sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso.

4. Ai sensi dell'articolo 33, comma 6, del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le norme tecniche del Decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1994, n. 212, e del Decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24, che disciplinano le attivitā di recupero dei rifiuti pericolosi.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano esclusivamente agli impianti ed alle attivitā di recupero dei rifiuti individuati dal presente regolamento che, alla data della sua entrata in vigore, erano in esercizio nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994.

6. La prosecuzione delle attivitā di recupero di rifiuti pericolosi individuati negli allegati al Decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994 che non rientrano nell'allegato 1 al presente regolamento č subordinata alla presentazione alla regione di apposita domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 28 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, salva in ogni caso la conformitā dell'impianto alle norme urbanistiche ed a quelle che disciplinano l'approvazione dei progetti e la co-

7. I titolari degli impianti di recupero sono tenuti a comunicare alla provincia l'avvenuto adeguamento o la cessazione dell'attivitā alle scadenze rispettivamente previste dai commi 1 e 2, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 33 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarā inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 12 giugno 2002 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli Il Ministro delle attivitā produttive Marzano Il Ministro della salute Sirchia Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2002 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 336 Note all'art. 9:

- L'art. 33 del citato Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, č riportato nelle note alle premesse.

- Il Decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1994, n. 212, reca: "Attuazione degli articoli 2 e 5 del Decreto-Legge 8 luglio 1994, n. 438, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonchč in materia di smaltimento dei rifiuti.".

- L'art. 28 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, č riportato nelle note all'art. 5.

 

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